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Che cos’è l’organismo di mediazione

Il progetto di promuovere e diffondere la procedura di mediazione all’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna si inquadra nelle recenti disposizioni di legge (Dlgs. n. 28/2010 e succ. mod.), attraverso la creazione di una struttura gestita da professionisti altamente qualificati per  offrire un servizio di risoluzione delle controversie in specifiche materie.

Grazie ai citati recenti disposti legislativi l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, Ente Pubblico, ha istituito l’Organismo di Mediazione, regolarmente iscritto al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La mediazione, come l’arbitrato, si sono saldamente affermate come metodi di risoluzione delle controversie tra individui privati, uomini d’affari, società e Paesi. Per evitare di confondere la mediazione con l’arbitrato ricordiamo che questo ultimo è una procedura avversariale in cui l’arbitro, come un giudice, decide. In caso di arbitrato rituale, la decisione dell’arbitro (che prende il nome di LODO) è equiparata a tutti gli effetti ad una SENTENZA. Le ragioni della sua scarsa appetibilità, nonostante gli innegabili vantaggi, sono principalmente i costi elevati spesso non alla portata di tutti.

Diverso invece è il caso della Mediazione. Per chi non conosce la procedura pare opportuno evidenziare che il mediatore è persona terza neutrale ed imparziale che non decide né giudica, ma diventa un facilitatore dell’ACCORDO delle parti. guidando la negoziazione tra le stesse, in un ambito molto meno formale di quello di un Tribunale.

Si aggiunga che – se viene raggiunta un’intesa – l’accordo scritto vincola le parti come un contratto e che il mancato adempimento delle obbligazioni in esso assunte diventa inadempimento contrattuale. Ai sensi del Dlgs n. 28/2010, il verbale di accordo può anche essere omologato in Tribunale ed essere così titolo idoneo per instaurare una procedura di esecuzione forzata o per iscrivere ipoteca.

Va infine considerato che i costi della mediazione sono già fissati per legge, essendo gli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini professionali Enti Pubblici.

Le spese di mediazione sono a carico di ogni parte in lite, compreso l’onorario dovuto al mediatore/ai mediatori, da calcolarsi secondo le tabelle allegate al Regolamento dell0Organismo di mediazione in conformità a quanto previsto dal DM 180/2010 e succ. mod.

E’ auspicabile che tale opportunità di risoluzione stragiudiziale delle controversie venga apprezzata anche dalle Categorie Economiche e dagli Enti Pubblici i quali sapranno indirizzare i rispettivi clienti/iscritti/soci verso la mediazione delle controversie, soprattutto in quelle ipotesi in cui è facoltativa.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di mediazione si distinguono:

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: il tentativo di mediazione è già previsto come obbligatorio, prima del ricorso al giudice ordinario nelle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

A partire dal 21 marzo 2012 l’obbligatorietà verrà estesa ad altre materie; infatti entrerà pienamente in vigore l’art. 5 del Dlgs. n. 28/2010 che prevede:

… chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto...”

LA MEDIAZIONE VOLONTARIA: può essere liberamente attivata per la risoluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili.

LA MEDIAZIONE DELEGATA: quella attivata su invito del Giudice davanti al quale pende una causa, sia in primo grado che in appello.

LA MEDIAZIONE CONTRATTUALE: prevista in una clausola inserita in un contratto attraverso la quale le parti si impegnano reciprocamente ad attivare una procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione di fiducia.