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CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI INGENERI DI BOLOGNA

L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, alternativo alla via giudiziaria ordinaria. Caratteristica fondamentale dell’arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere gli arbitri che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso alla giustizia ordinaria.

L’arbitro rituale, nella sua veste di Giudice unico o collegiale (qualora la decisione sia deferita ad un collegio di più arbitri ) emette una decisione che ha efficacia di vera e propria sentenza.

I principali vantaggi di un arbitrato amministrato sono: riservatezza, regole semplici e chiare, tempi ridotti, costi predefiniti da un tariffario.

Andrea Gnudi presidente Roberto Pancotti vicepresidente

Carlo Rasia, Elena Zucconi Galli Fonseca, Marco Gasparini – consiglieri  

composizione

 

  • ing. Marco Gasparini (presidente)
  • prof. Carlo Rasia
  • ing. Roberto Pancotti

REGOLAMENTO

DELLA CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

TITOLO I – INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 – Convenzione d’arbitrato.

  1. Quando le parti hanno stipulato una convenzione d’arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) che fa riferimento alla Camera arbitrale o al suo Regolamento, tutte le controversie a cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna, secondo il presente regolamento. L’arbitrato rituale si conclude con la pronuncia di un lodo che avrà gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.) e sarà suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell’art. 825 del Codice di procedura civile.

Si fa luogo, invece, all’arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione contrattuale, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.

  1. Se una parte contesta l’applicazione del regolamento prima della costituzione dell’organo arbitrale, spetta al Comitato tecnico pronunciarsi sulla procedibilità o improcedibilità dell’arbitrato, impregiudicata, se del caso, ogni successiva valutazione degli arbitri.

Art. 2 – Domanda d’arbitrato.

  1. La parte che intende promuovere un procedimento d’arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare a mezzo P.E.C. o in forma cartacea, presso la Segreteria della Camera Arbitrale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna una domanda in originale, in regola con l’imposta di bollo, sottoscritta e corredata da tutti i documenti indicati. Qualora la domanda sia depositata in formato cartaceo, questa dovrà essere presentata in un numero di copie pari al numero delle controparti (in regola con l’imposta di bollo) e degli arbitri (in carta libera), corredata da tutti i documenti indicati. La Segreteria provvede a trasmettere copia della domanda, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, a ciascuno dei convenuti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile.

    1. La domanda deve contenere:

      1. il nome delle parti e la loro residenza; per le società, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;

      1. la precisa esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l’indicazione del valore economico della lite,

      2. la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;

      3. l’indicazione del compromesso o dell’atto contenente la clausola compromissoria;

      1. il nome, l’indirizzo e la procura del difensore se nominato, l’elezione di domicilio e l’eventuale indirizzo P.E.C. ai fini delle comunicazioni degli atti del procedimento;

      1. l’indicazione specifica delle prove richieste;

      2. ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

  1. La parte, al momento del deposito della domanda, versa integralmente le spese amministrative stabilite per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate, di cui all’art. 28 del presente Regolamento, sulla base del valore dichiarato.

  1. Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma del d.lgs. 5/2003 la Segreteria provvede a dare comunicazione dell’avvio della procedura arbitrale al competente Registro delle Imprese.

Art. 3 – Risposta del convenuto.

  1. Il convenuto entro 20 gg. dalla ricezione della domanda dovrà depositare a mezzo P.E.C. presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria di risposta, in regola con l’imposta di bollo, sottoscritta, con tutti i documenti indicati. Qualora la memoria di risposta sia depositata in formato cartaceo, questa dovrà essere presentata in un numero di copie pari al numero delle controparti, in regola con l’imposta di bollo, e degli arbitri (in carta libera), corredata da tutti i documenti indicati. La Segreteria provvede a trasmettere una copia della risposta, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile.

  1. La risposta deve contenere:

    1. il nome del convenuto e la sua residenza; per le società, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;

    1. la risposta e l’eventuale domanda riconvenzionale con l’indicazione del valore economico della lite;

    2. la nomina dell’arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;

    1. il nome, l’indirizzo e la procura del difensore se nominato, l’elezione di domicilio e l’eventuale indirizzo P.E.C. ai fini delle comunicazioni degli atti del procedimento;

    1. l’indicazione specifica delle prove richieste;

    2. ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

  1. La parte che propone domanda riconvenzionale versa integralmente, al momento del deposito della risposta, le spese amministrative stabilite per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate, di cui all’art. 28 del presente Regolamento, sulla base del valore dichiarato.

  1. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 4 – Intervento volontario e chiamata in causa di terzi.

  1. Se un terzo chiede di intervenire in un arbitrato pendente oppure se una parte chiede di chiamare un terzo in arbitrato, l’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti e, in caso positivo, detta le modalità di partecipazione del terzo.

TITOLO II – GLI ARBITRI

Art. 5 – Nomina degli arbitri.

  1. Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di 3 o più arbitri, purché in numero dispari. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri decide un arbitro unico nominato dal Comitato Tecnico, salvo che lo stesso Comitato non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.

  1. Arbitro unico.

Se non diversamente pattuito, l’arbitro unico è nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l’arbitro unico, tale designazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza d’accordo fra le parti, l’arbitro è nominato dal Comitato stesso.

  1. Collegio arbitrale.

Se non diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

    1. ciascuna parte, rispettivamente nella domanda d’arbitrato e nella risposta, designa un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Comitato Tecnico;

    1. il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dai due arbitri designati dalle parti; tale designazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione della loro nomina, inviata con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione da parte della Segreteria; qualora essi non vi provvedano nei termini previsti il terzo arbitro sarà nominato dal Comitato Tecnico.

  1. Se l’arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Comitato Tecnico, anche in difformità di quanto eventualmente previsto dalle parti circa la modalità di nomina.

  1. Il Comitato Tecnico provvede alle nomine di competenza, entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto di risposta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato al convenuto per la sua costituzione.

Art. 6 – Pluralità di parti.

  1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se la convenzione di arbitrato prevede un Collegio senza delegare l’integrale nomina dello stesso ad altri soggetti e, al momento del deposito degli atti introduttivi le parti si raggruppano in due sole unità, e si applica il comma 3 del precedente art. 5.

  2. Anche in deroga a quanto previsto dalla Convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi, le parti non si raggruppano in due unità il Comitato Tecnico, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Collegio arbitrale.

Art. 7 – Indipendenza degli arbitri.

  1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico allegato.

Art. 8 – Accettazione della nomina.

  1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile.

  1. Ogni arbitro nominato dalle parti o dagli arbitri o dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale ha 7 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione di nomina per confermare la propria accettazione dell’incarico alla Segreteria e per produrre una dichiarazione d’indipendenza, nella quale deve essere indicata qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato rilevanti il rapporto alla propria imparzialità e indipendenza, nonché qualunque interesse personale ed economico, diretto ed indiretto, relativo alla controversia, oltre a qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

  1. Le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza e imparzialità dell’arbitro sono immediatamente comunicate dalla Segreteria alle parti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile. Ciascuna parte può comunicare eventuali osservazioni scritte alla Segreteria nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione.

  1. Decorso il termine previsto dal comma 3, il Comitato Tecnico, entro 10 giorni, presa cognizione della dichiarazione di indipendenza e/o delle eventuali osservazioni comunicate dalle parti, si pronuncia sulla conferma dell’arbitro.

  1. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Comitato Tecnico.

Art. 9 – Ricusazione degli arbitri.

  1. La parte può ricusare l’arbitro per i motivi previsti dal Codice di procedura civile, nonché per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.

  1. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale non oltre 10 gg. dalla comunicazione di conferma della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione anche relativamente all’arbitro nominato dallo stesso ricusante.

3. La Segreteria trasmette il ricorso agli arbitri e alle altre parti, assegnando il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione per l’invio di eventuali osservazioni scritte.

4. Le altre parti possono, entro 10 gg. dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma seguente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

5. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato il Consiglio Arbitrale. Il procedimento arbitrale rimane sospeso fino alla comunicazione agli arbitri della decisione del Consiglio Arbitrale. Analogamente resta sospeso il termine per il deposito del lodo presso la Camera Arbitrale.

Art. 10 – Sostituzione degli arbitri.

  1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

    1. l’arbitro nominato non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

    2. l’arbitro non è confermato;

    1. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;

    1. il Consiglio Arbitrale rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento all’Organo Arbitrale o per altro grave motivo;

    2. l’arbitro muore o non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo;

    3. l’arbitro è revocato da tutte le parti.

  1. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 per il tempo necessario alla sostituzione dell’arbitro.

  1. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se questi non vi provvede entro i termini di cui all’art. 5, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Comitato Tecnico o secondo le modalità da questo stabilite.

  1. Il Comitato tecnico determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione e di ogni altro elemento rilevante.

  1. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposto il rinnovo totale degli atti, il nuovo termine per il deposito del lodo decorrerà dalla data dell’emissione dell’ordinanza che lo dispone.

TITOLO III – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 11 – Sede dell’arbitrato.

  1. La sede dell’arbitrato, salvo diversa previsione delle parti, è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale. L’Organo Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Art. 12 – Lingua dell’arbitrato.

  1. La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale.

  1. Nel caso in cui venga scelta una lingua diversa da quella italiana, la verbalizzazione e la traduzione verranno assicurate da un interprete nominato dall’Organo arbitrale.

  1. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

Art. 13 – Deposito e trasmissione degli atti.

  1. La Segreteria, trasmette all’Organo Arbitrale copia della domanda di arbitrato e copia della risposta del convenuto con tutti i documenti allegati, dopo che le parti hanno provveduto al versamento degli anticipi dei compensi dovuti all’Organo Arbitrale come determinati dal Comitato Tecnico come da artt. 27, 28, 29, 30.

  2. Le parti depositano a mezzo P.E.C. presso la Segreteria un originale degli atti e documenti, in regola con l’imposta di bollo. Qualora gli atti e documenti siano depositati in formato cartaceo, questi dovranno essere presentati in un numero di copie pari al numero delle controparti, in regola con l’imposta di bollo, e degli arbitri (in carta libera).

  1. L’Organo Arbitrale deve depositare presso la Segreteria i verbali, gli originali delle ordinanze emesse anche fuori udienza e del lodo, in regola con l’imposta di bollo.

  1. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del procedimento arbitrale in genere sono eseguite con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile.

Art. 14 – Organo Arbitrale: regole del procedimento.

  1. Le regole applicabili alla procedura davanti all’Organo Arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

  1. Gli Arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale, mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti e documenti trasmessi dalla Segreteria

  2. Se ha luogo la sostituzione di uno o più arbitri dopo che l’Organo Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette al nuovo o ai nuovi arbitri copie degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi del precedente comma 2.

  1. In qualunque momento del procedimento l’Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione istituito presso l’ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna, anche nel caso in cui la clausola compromissoria non lo preveda. Con il provvedimento con cui dispone l’esperimento del tentativo di mediazione l’Organo Arbitrale sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso.

  1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, l’Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le parti a precisare le conclusioni. L’Organo Arbitrale fissa un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche, salvo che le parti chiedano concordemente un’udienza di discussione orale. Dopo l’invito dell’Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo che l’Organo Arbitrale ritenga che sussistano giustificati motivi per la rimessione in termini. Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale o non definitivo, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 15 – Organo Arbitrale: istruzione probatoria.

  1. L’Organo Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed assumere tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

  1. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

  1. Le prove testimoniali sono rese oralmente, o, solo se ciò non sia possibile, per iscritto. La verbalizzazione può avvenire anche con registrazione anche video da trascrivere successivamente. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. Resta ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 816-ter c.p.c.

  1. Ove l’Organo Arbitrale richieda l’ordine di comparizione del testimone ex art. 816-ter c.p.c., la parte che vi ha interesse provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato e cura le successive incombenze. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte che vi ha interesse presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

  1. L’organo arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse ad un proprio membro.

  1. Consulenza tecnica.

L’Organo Arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio.

Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite alla presenza di queste ultime.

Art. 16 – Organo Arbitrale: udienze, verbali e ordinanze.

  1. Le date d’udienza sono fissate dall’Organo Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

  1. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite dai difensori muniti di procura.

  1. L’Organo Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.

  1. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l’Organo Arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.

  1. Per ogni udienza viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti e dà comunicazione per ogni atto del procedimento.

  1. Qualora non ritenga di decidere con lodo, l’Organo Arbitrale decide con ordinanza redatta per iscritto e che può essere sottoscritta anche dal solo presidente dell’Organo Arbitrale.

  1. Le ordinanze dell’Organo Arbitrale sono revocabili e modificabili.

  1. L’ordinanza con la quale l’Organo Arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l’ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L’ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di una norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

  1. Se l’ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all’art. 13 del presente Regolamento.

Art. 17- Organo Arbitrale: misure cautelari

  1. Se le norme applicabili al procedimento lo consentono, agli arbitri può essere chiesta l’emanazione di provvedimenti cautelari; l’Organo Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza.

  1. La parte che, prima dell’inizio del procedimento, o nel corso di esso, abbia ottenuto dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informerà prontamente l’Organo Arbitrale.

  1. In tutte le ipotesi di atti iscrivibili presso il Registro delle Imprese, la Segreteria provvederà a dare comunicazione della notizia al Conservatore del Registro delle Imprese competente.

Art. 18 – Controversie connesse.

  1. Qualora, prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse davanti alla Camera Arbitrale, il Comitato Tecnico, può riunire più procedimenti pendenti se:

a) tutte le parti acconsentono alla riunione;

b) le domande si basano sulla stessa convenzione arbitrale o su convenzioni arbitrali compatibili con riferimento alle modalità di nomina degli arbitri e alla sede dell’arbitrato.

In tale caso, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti a quello la cui domanda è stata depositata per prima presso la Segreteria.

Art. 19 – Domande nuove.

  1. L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità delle domande nuove e proposte, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

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Art. 20 – Transazione e rinuncia agli atti.

  1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. In tal caso l’Organo Arbitrale dichiara l’estinzione del procedimento ed entrambe le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese e dei compensi agli arbitri ancora da liquidare da parte del Comitato Tecnico.

  2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Comitato Tecnico, ovvero dalla Segreteria se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo arbitrale.

TITOLO IV – IL LODO

Art. 21 – Deliberazione e sottoscrizione del lodo.

  1. Il lodo, redatto per iscritto secondo le disposizioni dell’art. 823 c.p.c., è deliberato dall’Arbitro unico o dal Collegio a maggioranza di voti, in conferenza personale da realizzarsi nelle modalità dall’Organo Arbitrale stesso ritenute più opportune e con l’eguale partecipazione degli Arbitri alla decisione.

  1. I componenti del Collegio arbitrale possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi.

  1. Ogni componente del Collegio deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui la firma è stata apposta.

  1. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.

Art. 22 – Termine e modalità di deposito del lodo.

  1. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla costituzione dell’Organo Arbitrale, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.

  1. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera Arbitrale. Tutti gli originali sono depositati in bollo.

  1. La Segreteria della Camera arbitrale provvede, entro cinque giorni lavorativi, a dare comunicazione alle parti, con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, dell’avvenuto deposito del lodo, invitandole a ritirare l’originale a ciascuna di esse spettante, previo versamento integrale di tutte le spese di procedimento, ex art. 28 del presente Regolamento che saranno stabilite e liquidate dal Comitato Tecnico entro 30 giorni dal deposito del lodo stesso.

  1. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro i 10 giorni successivi al saldo delle spese di procedimento.

Art. 23 – Contenuto del lodo.

  1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.

  1. Il lodo, redatto per iscritto, contiene:

    1. l’indicazione dell’Organo Arbitrale, delle parti e dei loro difensori;

    2. l’indicazione della convenzione arbitrale;

    1. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo e, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;

    2. l’indicazione della sede dell’arbitrato;

    3. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;

    4. l’esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;

    5. il dispositivo;

    1. la ripartizione delle spese del procedimento, con riferimento alla competenza del Comitato Tecnico per la determinazione e liquidazione delle stesse;

    2. la decisione sulle spese di difesa sostenute dalle parti;

    1. la data, il luogo e le modalità della deliberazione, nonché la data ed il luogo di sottoscrizione.

  1. Qualora il lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto di coloro che non sottoscrivono.

Art. 24 – Lodo parziale e lodo non definitivo.

  1. L’Organo Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

  1. L’Organo Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

  1. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l’Organo Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

  1. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di difesa e sulla ripartizione delle spese di procedimento. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di difesa e sulla ripartizione delle spese di procedimento solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisca la controversia.

Art. 25 – Correzione del lodo.

  1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.

  1. L’istanza di correzione deve essere depositata entro 30 giorni dalla ricezione del lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che la trasmetterà ai componenti dell’Organo giudicante affinché provveda in merito. L’Organo Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza di correzione.

  1. Il provvedimento dell’Organo Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.

  1. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

Art. 26 – Sospensioni e proroghe del termine per il deposito del lodo.

  1. Tutti i termini del procedimento arbitrale sono sospesi dall’1 al 31 agosto di ogni anno e in ogni altro caso straordinario previsto dalla legge.

  1. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

  1. Il termine per il deposito del lodo è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla comunicazione della decisione del Consiglio Arbitrale all’Organo Arbitrale, e quando occorre procedere alla sostituzione dell’arbitro.

  1. Il termine è sospeso altresì dal Comitato Tecnico qualora le parti non provvedano, in tutto o in parte, al versamento degli acconti dei compensi all’Organo Arbitrale, così come previsto dall’art. 28 del presente Regolamento.

  1. Il termine è sospeso dal Comitato Tecnico, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di ogni altro giustificato motivo ovvero con il consenso di tutte le parti.

  1. Il termine per il deposito del lodo, nel caso in cui si verifichino questioni particolarmente complesse, può essere prorogato dal Comitato Tecnico, su richiesta dell’Organo Arbitrale fino ad un massimo di 60 gg. per la prima volta.

  1. Il Comitato Tecnico può eccezionalmente concedere successiva proroga, a seguito di motivata richiesta dell’Organo Arbitrale, fino ad un massimo di ulteriori 90 gg.

  1. Le richieste di proroga dei termini devono essere depositate presso la Segreteria di regola almeno 30 giorni prima della scadenza.

TITOLO V – LE SPESE DI PROCEDIMENTO

Art. 27 – Valore della controversia.

  1. Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di procedimento, salvo quanto previsto nell’art. 28 per i versamenti iniziali, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. I valori espressi in valuta estera o non avente valore legale devono essere trasformati in euro.

  1. Se inizialmente il valore della pratica risulta indeterminato, esso è classificato nel terzo scaglione della tariffa allegata.

  1. Entro l’ultima udienza del procedimento, l’Organo Arbitrale, sentite le parti, dovrà in via definitiva determinare il valore della controversia così come indicato al comma 1, o almeno determinare lo scaglione di riferimento.

  1. Al pagamento delle spese di procedimento le parti sono tenute in via solidale.

Art. 28 – Modalità di pagamento delle spese di procedimento.

  1. Le spese di procedimento sono deliberate dal Comitato Tecnico e comprendono:

a. I compensi e le spese degli arbitri;

b. le spese amministrative camerali.

  1. Sono escluse le eventuali spese per consulenze tecniche che si rendano necessarie nel corso del giudizio. Tali spese sono liquidate direttamente dall’Organo Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

  1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, ciascuna parte deve provvedere al pagamento delle spese amministrative di cui alle Tariffe dei servizi arbitrali – spese amministrative camerali – sulla base del valore rispettivamente dichiarato negli atti introduttivi.

  1. Contestualmente alla conferma degli Arbitri, il Comitato Tecnico provvede alla determinazione di un anticipo per le spese e i compensi dell’Organo Arbitrale. Detto anticipo dovrà essere versato direttamente agli arbitri, da ciascuna parte in base alla liquidazione operata dal Comitato Tecnico, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, con onere delle parti di comunicare l’avvenuto pagamento alla Segreteria.

  1. Se una parte non deposita l’importo richiesto entro il termine fissato, la Segreteria della Camera Arbitrale comunica alla parte adempiente l’omesso adempimento dell’altra parte e richiedere alla parte adempiente il pagamento omesso dall’altra fissando un termine per il pagamento.

  1. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sentita la Segreteria, il Comitato Tecnico può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Comitato tecnico verificato l’adempimento.

  1. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal precedente comma senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Comitato tecnico, eventualmente sentito l’Organo Arbitrale ove costituito, può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

  1. Dovranno essere inviate alla Segreteria le copie dei documenti giustificativi per accertare gli avvenuti pagamenti.

  1. La liquidazione finale delle spese amministrative e dei compensi dell’Organo Arbitrale, ove non disposta precedentemente, verrà effettuata dal Comitato Tecnico e comunicata alle parti dalla Segreteria. Il pagamento dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni, e comunque prima del ritiro del lodo, dalle parti o almeno da una di esse per l’importo totale.

  1. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell’emissione del lodo, il Comitato Tecnico delibera, con riferimento all’attività svolta, le spese di procedimento, che potranno essere determinate anche in misura inferiore al minimo delle tariffe allegate al Regolamento. In tal caso le parti restano solidalmente tenute al pagamento degli importi liquidati dal Comitato Tecnico e non potranno in alcun caso chiedere la restituzione di quanto rispettivamente già versato a qualunque titolo.

Art. 29 – Spese amministrative camerali.

  1. Le spese amministrative camerali, definite dalla Tariffa allegata, sono gli importi che spettano alla Camera Arbitrale per l’attività segretariale e sono determinate in base al valore della controversia ed in applicazione degli scaglioni indicati nelle Tariffe dei servizi arbitrali – spese amministrative camerali.

Art. 30 – Compensi e spese dell’arbitro.

  1. I compensi e le spese dell’Organo Arbitrale sono deliberati dal Comitato Tecnico in base alla Tariffa allegata. Per la loro determinazione il Comitato terrà conto, sulla base del valore economico della controversia, dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento arbitrale possono essere determinati compensi inferiori al minimo delle Tariffe allegate al Regolamento. In casi straordinari possono essere altresì determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.

  1. Nell’ipotesi di Collegio arbitrale, il Comitato Tecnico può stabilire la differenza percentuale per i compensi del Presidente del Collegio rispetto agli altri arbitri.

  1. I rimborsi spese degli arbitri devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi compensi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Obbligo di riservatezza.

  1. La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, l’Organo Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a os­servare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ul­timo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.

  1. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 20 giorni dal deposito del lodo.

Art. 32 – Comportamento secondo buona fede.

  1. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.

  1. L’Organo Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.

  1. Nella ripartizione dei costi l’Organo Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.

Art. 33 – Conservazione dei documenti.

  1. La Segreteria conserva il fascicolo d’ufficio per 10 anni.

  1. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.

Art. 34 – Entrata in vigore.

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e si applica ai procedimenti instaurati dopo tale data.

TITOLO VIII – NORME RELATIVE AGLI ARBITRAGGI

Art. 35 – Procedimento.

  1. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.

  1. Si applicano agli arbitraggi le norme di cui agli articoli 4, 18 e19.

Art. 36 – Arbitraggio gestionale.

  1. Se le parti non hanno previsto nell’atto costitutivo, nello statuto o in patti successivi il numero di terzi arbitratori cui deferire la decisione sui contrasti fra gli amministratori in merito alla gestione della società, decide un arbitratore unico, nominato dal Comitato Tecnico.

  1. Se nulla è stabilito circa le modalità di nomina, l’arbitratore o gli arbitratori sono nominati dal Comitato Tecnico.

  1. Se le parti hanno stabilito che ciascuna di esse debba nominare un arbitratore, ovvero che quest’ultimo venga designato di comune accordo e non vi provvedano, l’arbitratore è nominato dal Comitato Tecnico. Si applica l’art.5, comma 5° del Regolamento.

  1. L’arbitratore o gli arbitratori potranno dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle loro devolute, purché sempre attinenti alla gestione della società.

  1. La decisione del o degli arbitratori è irreclamabile davanti ad altri arbitratori ed è esclusivamente impugnabile ai sensi dell’art. 1349, comma 2°, c.c.

TITOLO IX – NORME RELATIVE A PERIZIA CONTRATTUALE.

Art. 37 – Procedimento.

  1. La Camera Arbitrale gestisce a richiesta procedimenti per perizia contrattuale relativi a constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.

  1. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale. Essi potranno chiedere alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.

  1. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che ne rilascia copia autentica alle parti.

CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede della Camera Arbitrale.

È istituita presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna e come emanazione dello stesso, una Camera Arbitrale avente per scopo lo sviluppo, la diffusione e l’organizzazione di procedimenti di arbitrato nazionali ed internazionali, d’arbitraggio e di perizia contrattuale.

Art. 2 – Funzioni e scopi della Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale, ritenendo fondamentale la celerità e l’economicità della procedura arbitrale, garantisce il rispetto dei termini stabiliti per il deposito del lodo e dei costi contenuti, predeterminati secondo il valore della controversia in base alla Tariffa allegata al Regolamento.

La Camera Arbitrale amministra i procedimenti arbitrali, rituali ed irrituali, secondo il Regolamento Arbitrale.

La Camera Arbitrale presta la propria opera altresì per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una clausola compromissoria, redatta in forma scritta che faccia riferimento alla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.

Sono inoltre previsti e disciplinati:

  • arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati, ovvero aventi per oggetto la soluzione di contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione delle società;
  • perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica.

La Camera Arbitrale potrà inoltre promuovere, anche con altre istituzioni arbitrali nazionali ed internazionali, idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie.

Art. 3 – Organi della Camera Arbitrale.

Sono organi della Camera Arbitrale:

1) il Presidente;

2) il Consiglio Arbitrale;

3) il Comitato Tecnico.

Art. 4 – Presidente.

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna o suo delegato.

Ha la rappresentanza legale e processuale dell’istituzione.

Art. 5 – Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente vigila sulla corretta applicazione dello statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale e il Comitato Tecnico.

Il Presidente delibera sui ricorsi contro le decisioni prese dal Comitato tecnico.

Art. 6 – Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da 4 membri nominati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, tra persone di provata esperienza in campo giuridico e tecnico e così suddivisi:

  • due docenti universitari in materie giuridiche o, alternativamente, due avvocati scelti direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna;
  • 2 ingegneri scelti direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna;

I membri del Consiglio non potranno essere nominati arbitri nei procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.

Il Consiglio resta in carica per la durata pari al mandato del Consiglio dell’Ordine, salvo il periodo transitorio fino alla nomina del nuovo Consiglio, che dovrà provvedere a nominarlo entro i primi tre mesi. Nel suo ambito viene nominato un Vicepresidente.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di n. 3 componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

La presenza alle riunioni del Consiglio Arbitrale può avvenire mediante ogni mezzo di telecomunicazione, anche telematica.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Camera Arbitrale, la presidenza del Consiglio Arbitrale è assunta dal Vicepresidente. In caso di impedimento o di assenza del Vicepresidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra i vari membri, dal più anziano di età.

Il Consiglio è convocato d’iniziativa del suo Presidente o, in caso d’impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Arbitrale deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.

In caso di scioglimento del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Arbitrale resta in carica fino al compimento del quadriennio.

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale:

a) predispone clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;

b) propone al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna le modifiche dello statuto e del regolamento e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;

c) avanza proposte ed esprime pareri su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;

d) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale, da sottoporre successivamente a deliberazione al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna;

e) decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione di un arbitro;

f) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza degli altri organi;

g) nomina i componenti del Comitato Tecnico al suo interno.

Art. 8 – Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è composto da un Presidente e da 2 componenti.

I componenti del Comitato Tecnico sono nominati ogni 2 anni dal Consiglio Arbitrale. I componenti del Comitato tecnico sono scelti dal Consiglio Arbitrale tra i suoi stessi membri e possono espletare anche più mandati consecutivi.

Il Comitato Tecnico delibera con la presenza di chi lo presiede e dei 2 suoi componenti.

La presenza alle riunioni del Comitato Tecnico può avvenire mediante ogni mezzo di telecomunicazione, anche telematico.

Art. 9 – Attribuzioni del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico:

a) nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti nei casi previsti dal Regolamento, valutata la materia e complessità della controversia, la competenza professionale e l’esperienza maturata in arbitrato, privilegiando il principio di rotazione biennale;

b) conferma gli arbitri;

c) provvede all’interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o degli atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici e utenti in genere;

d) concede le proroghe per il deposito del lodo, a seguito di motivate richieste dell’Organo Arbitrale, con l’assenso scritto delle parti;

e) delibera le spese di procedimento anche in caso di transazione. Per la determinazione delle spese di procedimento il Comitato Tecnico terrà conto, sulla base del valore economico della controversia, dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento arbitrale possono essere determinati compensi inferiori al minimo delle Tariffe allegate al Regolamento. In casi straordinari possono essere altresì determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe;

f) delibera l’estinzione del procedimento, in mancanza del versamento dell’anticipo dei compensi all’Organo Arbitrale, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Art. 10 – La Segreteria.

Le funzioni di segreteria della Camera Arbitrale, del Consiglio Arbitrale, del Comitato Tecnico e dell’Organo Arbitrale sono svolte dai funzionari assegnati dal Consiglio dell’Ordine degli ingeneri della Provincia di Bologna.

Art. 11 – Attribuzioni della Segreteria.

La Segreteria:

a) sovrintende all’esecuzione delle delibere del Consiglio Arbitrale e del Comitato Tecnico;

b) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale, del Comitato Tecnico e dell’Organo Arbitrale;

c) riceve e trasmette gli atti delle parti e degli arbitri e verifica il rispetto dei termini;

d) informa il Comitato Tecnico e il Consiglio Arbitrale sullo svolgimento dei procedimenti e sull’andamento generale della Camera Arbitrale.

Art. 12 – Finanziamento della Camera Arbitrale.

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

Art. 13 – Poteri del Consiglio camerale.

Lo Statuto e il Regolamento della Camera Arbitrale potranno essere modificati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, sentito il parere del Consiglio Arbitrale o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modifica sarà immediatamente esecutiva dalla data della deliberazione del Consiglio camerale, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio medesimo.

In ogni caso, le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché le Tariffe, non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza.

I componenti degli Organi della Camera Arbitrale, dell’Organo Arbitrale, i tecnici nominati nei procedimenti arbitrali ed il personale che svolge le funzioni di Segreteria, sono tenuti alla massima riservatezza su qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali in corso e conclusi, fatta eccezione per la diffusione di dati anonimi ai fini didattici e statistici e per la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva diversa indicazione manifestata dalle parti.

Camera Arbitrale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

Le Tariffe sono da al netto dell’I.V.A. e altri eventuali accessori di legge.

Le Tariffe indicate sono complessive e indicano il costo dell’intera procedura arbitrale

  • SPESE AMMINISTRATIVE CAMERALI:

 

Valore della lite:

   

fino a 25.000

Euro

400,00

– da 25.001 a 50.000

Euro

800,00

– da 50.001 a 100.000

Euro

1.500,00

– da 100.001 a 250.000

Euro

3.000,00

– da 250.001 a 500.000

Euro

5.000,00

– da 500.001 a 1.000.000

Euro

8.000,00

– da 1.000.001 a 2.500.000

Euro

12.000,00

– da 2.500.001 a 5.000.000

Euro

16.000,00

– da 5.000.001 a 10.000.000

Euro

20.000,00

– da 10.000.001 a 25.000.000

Euro

24.000,00

– da 25.000.001 a 50.000.000

Euro

28.000,00

– da 50.000.001 a 100.000.000

Euro

32.000,00

oltre 100.000.000

Euro

36.000,00

 

+

0,1% sull’eccedenza

Importi da versare contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, sulla base del valore dichiarato dalle singole parti negli atti introduttivi,

  • COMPENSI ARBITRALI: (al netto di I.V.A e ACCESSORI DI LEGGE)

 

ARBITRO UNICO

 
 

Valore della lite:

   

fino a 25.000

Euro

600/1.500

– da 25.001 a 50.000

Euro

1.500/2.500

da 50.001 a 100.000

Euro

2.500/4.500

da 100.001 a 250.000

Euro

3.150/7.000

da 250.001 a 500.000

Euro

7.000/14.000

– da 500.001 a 1.000.000

Euro

14.000/21.000

– da 1.000.001 a 2.500.000

Euro

21.000/35.000

– da 2.500.001 a 5.000.000

Euro

35.000/56.000

– da 5.000.001 a 10.000.000

Euro

56.000/70.000

– da 10.000.001 a 25.000.000

Euro

70.000/91.000

– da 25.000.001 a 50.000.000

Euro

91.000/126.000

– da 50.000.001 a 100.000.000

Euro

136.000/161.000

oltre 100.000.000

Euro

a partire da 161.000

   

COLLEGIO ARBITRALE

Valore della lite:

   

fino a 25.000

Euro

1.600/3.800

da 25.001 a 50.000

Euro

3.800/6.000

– da 50.001 a 100.000

Euro

6.000/12.000

– da 100.001 a 250.000

Euro

8.400/17.500

– da 250.001 a 500.000

Euro

17.500/35.000

– da 500.001 a 1.000.000

Euro

35.000/52.500

– da 1.000.001 a 2.500.000

Euro

52.500/84.000

– da 2.500.001 a 5.000.000

Euro

84.000/126.000

– da 5.000.001 a 10.000.000

Euro

126.000/175.000

– da 10.000.001 a 25.000.000

Euro

175.000/224.000

– da 25.000.001 a 50.000.000

Euro

224.000/294.000

– da 50.000.001 a 100.000.000

Euro

294.000/385.000

oltre 100.000.000

Euro

a partire da 385.000

  1. I costi sono complessivi, quindi da suddividere tra le parti, sulla base di quanto deciso dall’Organo Arbitrale. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.

  1. I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico su c/c bancario intestato a …………………………………