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Il DM del MiSE del 25/03/2020 elenca le attività non soggette a sospensione ed aggiorna il precedente DPCM 22/03/2020.Ricordiamo in particolare che i cantieri che possono restare aperti e continuare le attività, sono SOLO quelli rientranti nelle categorie:

  • cod. ATECO 42 – Ingegneria Civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01)
  • cod. ATECO 43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici e ascensori (inclusa riparazione e manutenzione).

Ricordiamo altresì che la “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, essendo contrassegnata con codice ATECO 41, nel suo complesso è attività sottoposta a sospensione.

Le attività ammesse e sopra richiamate, NON potranno essere effettuate a prescindere ma SOLO se si potranno rispettare le indicazioni per il contrasto e contenimento del covid-19, previste nel “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, scaricabile QUI.

Si invita inoltre a porre particolare attenzione alla “tipizzazione” riportata nel paragrafo 12 (da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva), ed al fatto che “La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento”.

Infine consigliamo, per le attività soggette a sospensione, l’invio e adeguamento della “notifica” con indicazione della sospensione. Sebbene si tratti di un onere in carico al Committente dell’opera, riteniamo opportuno segnalare la sospensione del cantiere, anche allo scopo di “alleggerire” il carico di responsabilità del CSE.

Nei prossimi giorni (probabilmente in settimana) il Sistema Informativo SICO (notifica cantieri) dovrebbe essere predisposto per segnalare la “sospensione” dei lavori tramite una semplice spunta che terrà conto della data di segnalazione. L’eventuale inserimento della “spunta” sarà comunque un adempimento volontario, NON essendo al momento previsto alcun obbligo normativo in tal senso. Nel frattempo, consigliamo di inviare la notifica indicando la sospensione nel campo a testo libero “breve descrizione dell’opera”.