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Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi comunitari e Svizzera

aggiornamento: 4 marzo 2011

Per ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito nell'ambito dell'Unione europea ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 ha sostituito integralmente le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE come modificate dalla direttiva 2001/19/CE, recepita in Italia con d.lgs. 8 luglio 2003 n. 277

Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale o nelle professioni diverse da avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, di seguire un tirocinio di adattamento.

Se la conoscenza di queste materie è ottenuta attraverso lo studio o esperienze professionali precedenti ed é documentata, è valutata al fine di un'eventuale diminuzione delle misure compensative.

Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra. L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000.

In base all'Accordo, i professionisti che intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Confederazione Svizzera possono presentare domanda. Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale o nelle professioni diverse da avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, di seguire un tirocinio di adattamento.

Se la conoscenza di queste materie è ottenuta attraverso lo studio o esperienze professionali precedenti ed è documentata, viene valutata al fine di un'eventuale diminuzione delle misure compensative.