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Codice Etico per i mediatori

Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.

Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di mediazione.

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore (o di ausiliario o esperto) è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

 

  • Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
  • Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
  • Il mediatore si obbliga a rispettare le norme previste dal Regolamento dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna presso il quale si ha iscritto.
  • Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
  • Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
  • Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti di delega scritta.
  • Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
  • Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
  • Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
  • Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
  • Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
  • Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
  • È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.