PARERE RICHIESTO DA UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Data pubblicazione:

31/10/99

Oggetto: progetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per il comparto industriale/artigianale denominato XYZ a firma del Geom X.

Con la presente siamo a richiederVi chiarimenti al fine di accertare se la progettazione di un piano urbanistico attuativo rientri tra le competenze dei Geometri.
Cio’ in quato in data XXX e’ stato presentato al prot. gen. di questo Ente un piano relativo all’area di cui all’oggetto a firma del Geom. X.
Si precisa che la Superficie Territoriale del comparto oggetto dell’intervento e’ di mq.8269 e la superficie complessiva da realizzarsi e’ di mq.3064,78

Risposta resa dal consulente legale Avv. Franco Mastragostino.

In relazione alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n.9447 del 07/04/1999 ed alla allegata comunicazione a firma del Dott.Ing. X relativa alla pratica edilizia di cui all’oggetto, sono ad evidenziare quanto segue, prendendo avvio da un breve quadro riassuntivo della normativa di riferimento.

Come è noto, l’art. 16, lett. m) del R.D. 11/02/1929 n.274 abilita i geometri alla progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia solo per le costruzioni rurali, gli edifici per uso delle industrie agricole di limitata importanza e le “modeste costruzioni civili“.

Per l’identificazione della nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, si deve far ricorso – stante l’imprecisione del dato testuale della citata disposizione in rapporto al campo tecnico di riferimento -all’orientamento giurisprudenziale, che, prendendo avvio dalla individuazione della ratio della disciplina regolamentare in ordine alla competenza professionale – quale insieme di norme dettate non tanto a tutela del titolo professionale, ma essenzialmente per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidate a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle singole opere e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità – ha provveduto ad identificare i parametri in forza dei quali una costruzione può essere considerata “modesta” e, quindi, rientrare nella competenza professionale dei geometri.

Se inizialmente la giurisprudenza ha fatto ricorso al dato quantitativo, cioè alla cubatura dell’opera, la successiva elaborazione ha portato ad affiancare allo stesso anche il criterio qualitativo dell’intervento, avuto riguardo al profilo dell’evoluzione tecnica delle costruzio ni, rappresentato, in particolare, dalla complessità della realizzazione edificatoria.

Recentemente è stato, infatti, affermato che “per l’identificazione della nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, va applicato simultaneamente il cd. criterio quantitativo – nel senso che la cubatura della costruzione deve essere modesta, e cioè di non notevole entità – e il cd. criterio tecnico-qualitativo, nel senso che la costruzione …. anche se non di notevole cubatura, non deve presentare particolari problemi strutturali, che richiedono speciali cognizioni scientifiche o tecniche” (cfr. TAR Lecce, I. Sez., 31/07/1998 n.345).

Quanto sopra, vale anche con riferimento alle opere in cemento armato. Ed infatti tanto la progettazione, quanto l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri “cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (cfr. art.16 lett. e) R.D. n.274/1929 cit.) di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato – limitatamente e piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole – di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedono, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definiti- va, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l’incolumità delle persone” (cfr. Corte di Cassazione Il, Sez. Civile, 22/10/1997 n.10365; in termini TAR Sicilia, Catania, Sez.I, 03/12/1997 n.2444; Cons. Stato, Sez.V, 08/06/1998 n.779; Corte di Cassazione, III Sez. Pen., 16/10 – 26/11/1996 n.10125).

Una recentissima pronuncia della V Sez. del Consiglio di Stato (n.25 del 13/01/1999) ha individuato, con particolare chiarezza, alcuni punti fermi che rappresentano un ulteriore sviluppo giurisprudenziale utile anche ai nostri fini.

E’ stato affermato che:
1) ai sensi dell’art.16 del R.D. n.274/1929, dell’art. 1 del R.D. n.2229/1939, degli art. 1 e 2 della legge n.1086/1971 e dell’art. 57 della legge n. 144/1949, la competenza dei geometri è limitata, per gli edifici destinati a civile abitazione, alle costruzioni di modeste dimensioni e, comunque, sono precluse alla progettazione dei geometri le opere per cui vi sia impiego di cemento armato che possa comportare, in relazione alla destinazione dell’opera, pericolo per l’incolumità delle persone;
2) per “modesta entità” della costruzione vengono, in primo luogo, in rilievo la volumetria dell’opera (in linea di massima, non superiore ai 5000 mc), quindi la sua altezza ed il numero di piani; tra i profili qualitativi occorre in primo luogo avere riguardo alla circostanza che nel progetto venga o meno previsto l’impiego del cemento armato;
3) non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la incolumità delle persone, e che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani;
4) mentre anche un’opera di poco eccedente la volumetria di 5000 mc., la cui costruzione non preveda però l’uso del cemento armato o che non sia destinata a civile abitazione, può essere progettata da un geometra, al contrario, invece, la progettazione di una costruzione prossima a tale soglia, ma articolata su più piani e con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all’abitazione di persone, deve ritenersi riservata ai tecnici laureati.

Il Consiglio di Stato ha, altresì, affermato che nei casi dubbi vige, comunque, il favor per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, dovendo in tali casi l’Amministrazione concedente specificare nella concessione edilizia i motivi per cui ritiene sufficiente la redazione dei progetti da parte di un geometra ed, altresì, congruamente esplicitare le predette ragioni.

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, per quanto non siano a me note nello specifico le caratteristiche mersi anche la responsabilità dei calcoli delle strutture – dell’intervento edilizio sottoposto al parere preventivo della Commissione Edilizia del Comune di Minerbio, ritengo di poter affermare, anche alla luce degli approfondimenti derivanti dalle citate pronunce giurisprudenziali, che l’intervento, ancorchè con vocazione industriale/artigianale, rechi caratteristiche, di certo sotto il profilo quantitativo (21.000 mc), ma è da presumere anche qualitativo (avuto riguardo alla utilizzazione del cemento armato), insuscettibili di farlo rientrare nella categoria delle “modeste costruzioni” e tali da farlo inevitabilmente fuoriuscire dalla competenza professionale di un geometra.

Altro è il problema riguardante l’effettuazione dei calcoli delle strutture in cemento armato rispetto ad un progetto redatto da un geometra.

Sul punto, infatti, atteso il silenzio della normativa di settore, l’orientamento giurisprudenziale non pare essere del tutto univoco.

Da un lato, infatti, è stato affermato che la concessione edilizia rilasciata sulla base di un progetto redatto da un geometra rispetto al quale un ingegnere ha effettuato i calcoli del cemento armato, è da ritenere illegittima, dal momento che è il progettista competente per la generale progettazione e per la direzione dei lavori che deve assumersi anche la responsabilita’ dei calcoli delle strutture armate (cfr. TAR Emilia Romagna, Sez.II, n.71/1995; TAR Abruzzo, Pescara, 02/11/1995 n.463; Cons. Stato, Sez. V 12/11/1985 n.390).

La I Sezione del TAR per la Liguria con la decisione n.333 del 20/09/1997, ha, peraltro, precisato che i limiti della competenza professionale del geometra di cui al cit. art. 16 lett. 1) e m) del R.D. 11/02/1929 n. 274 “operano anche qualora nel progetto redatto dal geometra i calcoli e la direzione delle opere siano stati eseguiti da un ingegnere e persino se il progetto in questione fosse di massima e non già esecutivo” (si tratta di sentenza riguardante proprio il progetto di un capannone industriale).

Dall’altro il medesimo TAR per l’Emilia Romagna, Sez. II, con decisione n.28 del 27/01/1999, rispetto ad una concessione edilizia (rilasciata dal Sindaco di Rimini) per la costruzione di 3 palazzine di quattro piani e per la ristrutturazione di altro edificio limitrofo, ha affermato che “per le opere per le quali è prescritto l’intervento di un ingegnere o di architetto, non è necessario che quest’ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che egli abbia effettuato la supervisione del progetto assumendone la responsabilità dopo aver verificato l’esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l’idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità”.

Si tratta, peraltro, di considerazioni riprese dalla sentenza n.248/1997 della II Sezione del Consiglio di Stato; decisione nell’ambito della quale però il Giudice ha precisato che (ai fini della legittimità della concessione) la “supervisione” del progetto da parte di un ingegnere si sostanzierebbe nella “sottoscrizione per presa visione” degli elaborati progettuali.

Modalità quest’ultima in forza della quale l’ingegnere verrebbe ad assumersi la responsabilità del progetto medesimo.

In realtà nel caso sottoposto alla valutazione del TAR per l’Emilia Romagna e di cui alla sentenza n.28/1999 i progetti delle palazzine erano stati redatti da un geometra per quel che riguardava la parte architettonica, mentre un ingegnere aveva direttamente redatto i progetti strutturali effettuando i calcoli delle strutture in cemento armato ed aveva assunto la direzione lavori dell’intervento.

Al di là delle singole fattispecie, mi pare che dalle pronunce esaminate emerga, comunque, l’esigenza rispetto ad interventi di notevoli dimensioni, come quello sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia del Comune di Minerbio, ed in cui siano presenti strutture portanti in cemento armato, che non si possa prescindere dalla “formalizzata” assunzione di responsabilità della progettazione da parte di un ingegnere, che, inevitabilmente, si sostanzia nella sottoscrizione del progetto (di per sé non rientrante nella competenza di un geometra per concernere una struttura che non può, comunque, essere considerata “modesta”).

Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento rispetto agli elaborati che, in via definitiva, verranno sottoposti alla C.E. per l’intervento in oggetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia.