Decreto Legislativo La Loggia. Le professioni intellettuali nella esclusiva competenza dello Stato

Decreto Legislativo La Loggia. Le professioni intellettuali nella esclusiva competenza dello Stato
Data pubblicazione:

06/05/2004

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . 00186 ROMA – VIA ARENULA, 71

Prot. n.14563/U-RLP/04
Circ, n. 357 /XVI Sess , 04

Ai Consigli degli Ordini ed alle Federazioni e\o Consulte degli ingegneri

LORO SEDI

oggetto: Decreto Legislativo La Loggia. Le professioni intellettuali nella esclusiva competenza dello Stato,

Come ampiamente riportato dalla stampa , il Ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia ha messo a punto il decreto legislativo in materia di professioni in attuazione della legge 5 giugno 2003, recante disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla riforma costituzionale in senso federalista, tema peraltro su cui e stata incentrata la recente Assemblea dei Presidenti svoltasi a Genova.

Come noto, premesso che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto , quali desumibili dalle leggi statali vigenti, il decreto legislativo ha lo scopo di effettuare appunto la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dall’attuale legislazione per individuare una linea di confine tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.

Si evidenzia pertanto che il decreto legislativo del Ministro La Loggia , di cui si allega copia, prevede che tutte le professioni intellettuali rientrino nella esclusiva potestà legislativa statale ribadendo esclusiva dello Stato s i Ordini e Collegi delle professioni intellettuali.

Tale impostazione recepisce interamente la linea assunta dalla categoria, e portata avanti dal CNI e dagli Ordini con un’azione particolarmente intensa che ha avuto passaggi assai significativi nel convegno di Palermo con il Ministro La Loggia, nella decisa azione di stampa sull’argomento e nell’appello volto al Presidente del Consiglio.

Nell’auspicio che il decreto venga integralmente approvato nella formulazione del Ministro La Loggia, si ringraziano gli Ordini e le Federazioni e Consulte per la convinta partecipazione e per aver sollecitamente risposto all’invito del CNI a trasmettere autonomamente l’appello alle forze politiche, operazione che ha indiscutibilmente contribuito al positivo risultato e che ha visto tutta la nostra Categoria coralmente parte attiva anche nel contesto delle altre professioni.

Si rappresenta peraltro la necessità di continuare l’azione in tal senso intrapresa al fine di riportare una forte competenza statale non solo sulla materia delle professioni intellettuali, ma anche sulle altre materie di primario interesse per gli ingegneri ed oggetto della legislazione concorrente.

Cordiali saluti

Il RELATORE
(Dott/Ing. Romeo La Pietra)

IL PRESIDENTE
(Dott/Ing. Sergio Polese)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1
DELLA. LEGGE K GIUGNI) 2003. N.131 IN MATERIA DI PROFESSIONI

ll Presidente della Repubblica,

visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 1 d ottobre 2001, n. 3;

vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quella della Commissione parlamentare per le questioni regionali ;

acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche comunicarle, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali,

emana il seguente decreto legislativo:

Capo J
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito d’applicazione

1. 1] presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumnno dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all’articolo 11’1, temo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. I. commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, ti. 131,

2. Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

capo .TI
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2
Libertà professionale

1. L’esercizio della professione è anelato In tutte le sua turate e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buoncostume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

2. E’ vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittimo perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art.3, co.6, D.Lgs. 9.7.2003 n.216).

Art. 3
Tutela della concorrenza e dei mercato

I. Ai fini della concorreva di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex arte. 85, 86 e 90) dei Trattavi CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali, l’attività professionale è equiparata all’attività d’impresa.

Art. 4
Formazine professionale

1. Le Regioni disciplinano la formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, fissati in materia dallo Stato.

2. Il rilascio di titoli abilitanti all’esercizio di attività professionali fuori dei limiti territoriali regionali deva avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione professionale stabiliti dallo Stato.

c) la discipline dal riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni, da parte dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea o di altri stati o apolidi;

d) la disciplina della tutela della concorrenza e delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; la disciplina della ricava di attività professionale non intellettuale, della tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

e) la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi nazionali;

f) la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico, la sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione dalla polizia locale,

g) la disciplina di protezione dei dati personali;

h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservato alla Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e dal rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;

i) la disciplina sanzionatoria penale concernente l’esercizio della professione;

j) la disciplina sanzionatoria amministrativa concernente l’esercizio delle professioni intellettuali;

k) la determinazione dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, dello prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

l) la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, moli o elenchi con validità nazionale a tutela dell’affidamento del pubblico e degli utenti;

m) la disciplina sull’esercizio del diritte di sciopero noi servizi pubblici essenziali;

n) la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

o) ogni disciplina di materie che la Costituzione riservi alla competenza esclusiva dello Stata.

2. In ogni caso è competenza esclusiva dello Stato la disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai scusi dell’art.2229 c.c., dalla normativa vigente.