COLLAUDO CEMENTO ARMATO

Data pubblicazione:

31/03/2005

Quesito:

In qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori delle strutture di un fabbricato residenziale, iniziato a costruire nel 1999 dal’Impresa XY dall’Impresa WW (denuncia al Genio civile 1999), a quel tempo committente e costruttore, avendo successivamente l’impresa venduto il fabbricato in costruzione ad un privato, si chiede se la nomina del collaudatore delle strutture in cemento armato, ora completate spetta all’attuale proprietario o in alternativa, è necessario che l’Impresa WW faccia richiesta all’Ordine della terna fra cui scegliere il nominativo per il collaudo.

Risposta:

“”A mio avviso l’impresa che ha costruito in proprio il fabbricato, successivamente trasferito per vendita a terzi, è ed era comunque tenuta ad attivare la procedura di collaudo statico dell’opera con richiesta di una terna di nominativi agli Ordini degli Ingegneri o degli Architetti a norma dell’art. 7 della Legge n. 1086/1971.

Se ciò non ha fatto precedentemente all’atto di compravendita, l’impresa costruttrice si è assunta la responsabilità contrattuale di aver venduto a terzi un immobile privo di un requisito essenziale in quanto, ovviamente, l’inesistenza del collaudo impedisce all’acquirente l’utilizzazione dell’immobile (art. 17 della citata Legge 5 novembre 1971 n. 1086).

Il caso di specie investe quindi un rapporto di contratto fra privati disciplinato dal Codice Civile, da definirsi tra le parti venditrice ed acquirente per accordo diretto o per controversia giudiziaria.

Per quanto riguarda il Consiglio dell’Ordine, a mio avviso esso può legittimamente procedere alla nomina di una terna di collaudatori, si a seguito di domanda dell’impresa costruttrice, sia del terzo acquirente e ciò nell’interesse pubblico connesso all’utilizzazione del fabbricato senza rischi di crolli o cedimenti.

Come innanzi accennato, e tenuto conto degli obblighi che gravano sul costruttore e venditore, a mio avviso l’istanza di nomina della terna dovrebbe essere proposta al Consiglio dell’Ordine da pare del costruttore, residuando al venditore ogni azione nei confronti del medesimo.””

A cura del Consulente Legale Avv. Giancarlo Modonesi