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Esoneri

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere inviate tramite la propria pagina MyIng entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere ac­cettate istanze tardive.
L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).
Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.
Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei crediti.
È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di even­tuali esoneri.
Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l’obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Esonero concesso per maternità/paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, all’esonero di un massimo di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i ge­nitori iscritti all’Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per com­plessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L’esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Nel caso di adozione o di affido, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall’età del bambino.

 

Esonero concesso per malattia o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la pro­fessione.

 

Gravi malattie invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve trasmettere all’Ordine, per il tramite della piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell’esonero. L’esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l’anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha validità per l’anno di riferimento.

 

Assistenza a persone con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un pe­riodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l’assistenza al parente impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l’esonero è concesso solo se il parente risulta essere convivente con l’iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.

Se l’assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assi­stenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato me­dico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

Esonero per lavoro all'estero

L’iscritto che si trovi all’estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all’estero, l’iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l’iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo ri­chiesto, attività professionale in Italia.

Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è con­sentito concedere l’esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno successivo l’iscritto inol­tri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l’esonero concesso sarà revocato in automatico dall’anagrafe nazionale dei crediti.

Negli altri casi, per l’iscritto che si trovi all’estero, permane la possibilità di formazione all’estero come indicato al punto 4.7 delle presenti Linee di indirizzo per i periodi non coperti da esoneri.

Zone colpite da catastrofi naturali

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest’ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da ca­tastrofi naturali.

Servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all’esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.